SOA: … NUOVI termini di legge e obblighi.

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Nei luoghi di produzione i SOA devono essere raccolti e temporaneamente stoccati in contenitori ermeticamente chiusi (coperchio), costruiti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, esclusivamente dedicati al deposito di tali materiali, identificati mediante apposizione di una striscia inamovibile alta almeno 15 cm e di lunghezza tale da renderla evidente. Tale striscia deve essere di diverso colore in relazione alla categoria di materiale trattato: rosso per materiale di categoria 1 [MRS] giallo per il materiale di categoria 2 verde per il materiale di categoria 3 Negli esercizi commerciali di macelleria e pescheria, salvo le macellerie autorizzate alla rimozione della colonna vertebrale in bovini di età superiore a 30 mesi, è sufficiente la dotazione di contenitori identificati con striscia verde, dal momento che la produzione di SOA di categoria 1 e 2 è eccezionale e può essere gestita adeguatamente con criteri di contingibilità. Sono in ogni caso vietati la raccolta ed il deposito promiscuo dei materiali di diversa categoria.

Documentazioni e registrazioni?

All’atto del carico dei SOA viene richiesta la compilazione di uno specifico documento commerciale di accompagnamento, firmato dallo speditore e dal trasportatore e conforme al modello allegato che nel caso di materiale di categoria 3 deve essere di colore verde o con bordatura dello stesso colore e che riporta le seguenti informazioni [Allegato 1]: ƒ elementi identificativi del trasportatore ƒ elementi identificativi dello speditore ƒ causale del trasporto ƒ elementi identificativi e descrittivi del materiale (tipologia e quantità) ƒ luogo di destinazione ƒ elementi identificativi del destinatario ƒ data del carico ƒ luogo di origine (stabilimento, macello, esercizio commerciale) Il documento commerciale di accompagnamento deve essere redatto in triplice copia delle quali una accompagna la partita fino alla destinazione finale, una è trattenuta dallo speditore ed una dal trasportatore. Le copie dei documenti commerciali di accompagnamento devono essere conservate a disposizione per eventuali controlli degli organi di vigilanza per un periodo di almeno due anni.

COME DEVE AVVENIRE LO STOCCAGGIO?

Qualora l’allontanamento mediante raccoglitori autorizzati non avvenga quotidianamente, i contenitori ermeticamente chiusi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione e, se collocati all’interno delle celle frigorifere destinate anche alla conservazione di alimenti, devono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche per evitare ogni possibilità di contaminazione crociata. Per lo stoccaggio temporaneo nei luoghi di produzione non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva.

COME DEVE AVVENIRE IL TRASPORTO?

Per l’allontanamento dai siti di produzione i SOA possono essere consegnati esclusivamente a raccoglitori che operano in conformità al Reg. (CE) 1774/2002. Il trasporto deve avvenire con automezzi o contenitori autorizzati dal Servizio Veterinario dell’ASL , identificati con targa inamovibile di metallo riportante l’indicazione della Regione e dell’ASL competenti ed un numero identificativo assegnato. In aggiunta, sui veicoli ed i contenitori destinati al trasporto di materiale di categoria 3 deve essere apposta una etichettata inamovibile, di colore verde che indichi la categoria dei SOA trasportati e riporti la dicitura “non destinato al consumo umano”. L’autorizzazione e l’identificazione dei veicoli e dei contenitori è richiesta anche qualora il trasporto ad una delle possibili destinazioni è effettuato direttamente dal produttore di sottoprodotti.

Le persone che spediscono, trasportano e ricevono SOA sono tenuti a tenere aggiornato, con annotazioni entro 10 giorni da ciascuna operazione, un registro di carico-scarico delle partite, numerato pagina per pagina e vidimato dall’ASL di competenza [Allegato 2]. I registri detenuti ed aggiornati dagli speditori/produttori di SOA devono contenere i seguenti dati: ƒ la data in cui i materiali sono stati prelevati dall’impianto ƒ la descrizione dei materiali movimentati ƒ la quantità dei materiali movimentati ƒ il nome e l’indirizzo del trasportatore ƒ il nome, l’indirizzo e, se conosciuto, il numero di riconoscimento del destinatario Esclusivamente per gli esercizi commerciali che effettuano la vendita al minuto gli obblighi di registrazione e di detenzione del registro possono essere assolti dal destinatario dei sottoprodotti di origine animale (impianto di destinazione o impianto di transito) con il quale sia stato sottoscritto un contratto di fornitura in esclusiva con le seguenti caratteristiche: ƒ il contratto deve essere redatto in forma scritta e copia deve essere disponibile nell’esercizio di vendita a disposizione degli organi di vigilanza ƒ il contratto deve contenere l’impegno del destinatario ad aggiornare le registrazioni di competenza dello speditore ƒ il contratto deve contenere la dichiarazione del destinatario di assumersi l’obbligo di fornire, per ordine e conto del produttore e a richiesta degli organi di vigilanza, l’estratto cronologico del registro contenente i conferimenti effettuati dal produttore con tutti dati richiesti dal Regolamento.

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